(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 3 luglio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), n) ed o), dello Statuto; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e, in particolare, l'art. 22, comma 6, che pone il principio del divieto dell'attivita' venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, sottoponendo a regime di tutela gli animali che vivono all'interno delle aree protette; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'art. 26 che stabilisce che le regioni costituiscono un apposito fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati dalla fauna selvatica; Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), e in particolare l'art. 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, trasferisce in capo alla regione le funzioni in materia di agricoltura, di caccia, nonche' di parchi ed aree protette sino ad allora esercitate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze; Vista la legge regionale 9 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010) che disciplina il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversita'; Considerato quanto segue: 1. E' necessario disciplinare la materia degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attivita' agricole nelle riserve naturali regionali in cui vige il principio del divieto dell'attivita' venatoria, fatti salvi gli interventi di contenimento finalizzati alla conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali; 2. E' opportuno disciplinare la materia degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attivita' agricole nelle riserve naturali regionali anche in riferimento a quelli prodotti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2016; 3. E' altresi' necessario precisare, nell'ambito delle misure di sostegno alle attivita' economiche e produttive eco-compatibili di cui all'art. 58 della legge regionale n. 30/2015, che tra le attivita', opere ed interventi aventi finalita' agro-ambientali che beneficiano di priorita' nell'attribuzione di finanziamenti, sono compresi anche gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli che operano nel sistema delle aree protette, in ragione del particolare regime vincolistico cui gli stessi sono sottoposti; 4. E' necessario altresi' uniformare le procedure e semplificare i riferimenti per i cittadini, individuando i soggetti competenti, per macroaree, alla verifica dei danni ed alla determinazione dei contributi per l'indennizzo e per gli interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi nelle riserve regionali; Approva la presente legge: Art. 1 Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali. Inserimento dell'art. 48-bis nella legge regionale n. 30/2015 1. Dopo l'art. 48 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), e' inserito il seguente: «Art. 48-bis (Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali). - 1. La Regione prevede a favore degli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale. L'indennizzo non e' cumulabile con altre forme di finanziamento finalizzate al ristoro della medesima perdita o riduzione della produzione agricola, nonche' dello stesso danneggiamento delle opere approntate sui fondi. 2. Al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna all'interno del sistema regionale delle aree protette, la regione prevede a favore degli imprenditori che operano nelle riserve regionali, a decorrere dal 2021, l'erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 49. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in coerenza con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con quanto disposto in materia per il restante territorio regionale, definisce: a) i criteri e le modalita' per la determinazione dei danni e per l'attribuzione, la quantificazione e l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1; b) gli indirizzi ed i criteri per l'attribuzione, la determinazione e l'erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni di cui al comma 2, nonche' i casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi. 4. A decorrere dal 2021, per l'accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi, nonche' per l'assegnazione e la determinazione dei contributi agli imprenditori agricoli per l'attivita' di prevenzione dei danni all'interno delle riserve regionali, anche suddivise per macroaree, la Regione si avvale degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), previa stipula di convenzioni che definiscono le modalita' di svolgimento delle attivita' previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. 5. Resta ferma la competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali e degli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno del territorio di competenza in conformita' ai rispettivi ordinamenti. 6. Le risorse finalizzate agli indennizzi ed alle attivita' di prevenzione nelle riserve regionali, nonche' alle attivita' per la loro determinazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, nell'ambito del documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano di cui all'art. 12, comma 4. 7. Le risorse di cui al comma 6, salvo diverse previsioni degli atti della programmazione regionale, sono determinate ed erogate in regime di aiuti "de minimis" al settore agricolo e, comunque, sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.».