(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61  del
                           3 luglio 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), n) ed o), dello Statuto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394  (legge  quadro  sulle  aree
protette), e, in  particolare,  l'art.  22,  comma  6,  che  pone  il
principio del divieto dell'attivita' venatoria  nei  parchi  naturali
regionali e nelle riserve naturali regionali, fatti  salvi  eventuali
prelievi  faunistici  ed   abbattimenti   selettivi   necessari   per
ricomporre squilibri ecologici, sottoponendo a regime di  tutela  gli
animali che vivono all'interno delle aree protette; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo  venatorio)  e,  in
particolare, l'art. 26 che stabilisce che le regioni costituiscono un
apposito fondo per far fronte ai  danni  non  altrimenti  risarcibili
arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni
coltivati dalla fauna selvatica; 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), e in particolare l'art. 2 che, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, trasferisce in capo  alla  regione  le
funzioni in materia di agricoltura, di caccia, nonche' di  parchi  ed
aree protette sino ad allora esercitate dalle province e dalla Citta'
metropolitana di Firenze; 
  Vista la legge  regionale  9  marzo  2015,  n.  30  (Norme  per  la
conservazione     e     la     valorizzazione     del      patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010) che disciplina il sistema
regionale delle aree naturali protette e della biodiversita'; 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' necessario disciplinare la materia degli indennizzi  per  i
danni provocati dalla fauna selvatica alle attivita'  agricole  nelle
riserve naturali regionali in  cui  vige  il  principio  del  divieto
dell'attivita' venatoria, fatti salvi gli interventi di  contenimento
finalizzati  alla  conservazione  degli   equilibri   faunistici   ed
ambientali; 
    2. E' opportuno disciplinare la materia degli  indennizzi  per  i
danni provocati dalla fauna selvatica alle attivita'  agricole  nelle
riserve naturali regionali anche in  riferimento  a  quelli  prodotti
precedentemente all'entrata in vigore della  presente  legge,  a  far
data dal 1° gennaio 2016; 
    3. E' altresi' necessario precisare, nell'ambito delle misure  di
sostegno alle attivita' economiche e  produttive  eco-compatibili  di
cui all'art.  58  della  legge  regionale  n.  30/2015,  che  tra  le
attivita', opere ed interventi aventi finalita'  agro-ambientali  che
beneficiano di priorita'  nell'attribuzione  di  finanziamenti,  sono
compresi anche gli interventi e le opere tesi  alla  prevenzione  dei
danni da fauna selvatica messi in atto  dagli  imprenditori  agricoli
che  operano  nel  sistema  delle  aree  protette,  in  ragione   del
particolare regime vincolistico cui gli stessi sono sottoposti; 
    4. E' necessario altresi' uniformare le procedure e  semplificare
i riferimenti per i cittadini, individuando  i  soggetti  competenti,
per macroaree, alla verifica dei danni  ed  alla  determinazione  dei
contributi  per  l'indennizzo  e  per  gli   interventi   tesi   alla
prevenzione dei danni stessi nelle riserve regionali; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle
                         riserve regionali. 
    Inserimento dell'art. 48-bis nella legge regionale n. 30/2015 
 
  1. Dopo l'art. 48 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme
per   la   conservazione   e   la   valorizzazione   del   patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), e' inserito il seguente: 
    «Art. 48-bis (Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di
prevenzione nelle riserve  regionali). -  1.  La  Regione  prevede  a
favore degli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al  registro
delle imprese, salvo i casi di esenzione  previsti  dalla  legge,  un
indennizzo per il ristoro dei danni arrecati  dalla  fauna  selvatica
alle  produzioni  agricole  e  alle   opere   approntate   funzionali
all'esercizio dell'attivita' agricola stessa nelle  riserve  naturali
regionali, entro i limiti  delle  apposite  risorse  disponibili  nel
bilancio regionale. L'indennizzo non e' cumulabile con altre forme di
finanziamento  finalizzate  al  ristoro  della  medesima  perdita   o
riduzione   della   produzione   agricola,   nonche'   dello   stesso
danneggiamento delle opere approntate sui fondi. 
    2. Al fine di promuovere e potenziare la  prevenzione  dei  danni
arrecati  all'agricoltura  dalla  fauna   all'interno   del   sistema
regionale delle aree protette, la  regione  prevede  a  favore  degli
imprenditori che operano nelle riserve  regionali,  a  decorrere  dal
2021, l'erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e
azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti,
nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 49. 
    3. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  in  coerenza
con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con  quanto
disposto in materia per il restante territorio regionale, definisce: 
      a) i criteri e le modalita' per la determinazione dei  danni  e
per  l'attribuzione,  la   quantificazione   e   l'erogazione   degli
indennizzi di cui al comma 1; 
      b)  gli  indirizzi  ed  i  criteri   per   l'attribuzione,   la
determinazione e l'erogazione dei contributi per la  prevenzione  dei
danni di cui al comma 2, nonche' i casi di esclusione o di  riduzione
degli indennizzi. 
    4. A decorrere dal  2021,  per  l'accertamento  dei  danni  e  la
determinazione degli indennizzi,  nonche'  per  l'assegnazione  e  la
determinazione  dei  contributi  agli   imprenditori   agricoli   per
l'attivita'  di  prevenzione  dei  danni  all'interno  delle  riserve
regionali, anche suddivise per macroaree, la Regione si avvale  degli
ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui alla  legge  regionale  12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157
«Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio»), previa stipula di convenzioni  che  definiscono
le modalita' di svolgimento delle attivita'  previste,  nel  rispetto
dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale. 
    5. Resta  ferma  la  competenza  dei  soggetti  gestori  di  aree
protette  nazionali  e  degli  enti  parco  regionali  a   provvedere
all'indennizzo ed alla  prevenzione  dei  danni  da  fauna  selvatica
all'interno del territorio di competenza in conformita' ai rispettivi
ordinamenti. 
    6. Le risorse finalizzate agli indennizzi ed  alle  attivita'  di
prevenzione nelle riserve regionali, nonche' alle  attivita'  per  la
loro  determinazione  sono   stabilite   annualmente   dalla   Giunta
regionale,  nell'ambito  del  documento  operativo  annuale  per   la
conservazione e valorizzazione del patrimonio  naturalistico  toscano
di cui all'art. 12, comma 4. 
    7. Le risorse di cui al comma 6, salvo diverse  previsioni  degli
atti della programmazione regionale, sono determinate ed  erogate  in
regime di aiuti "de minimis" al settore agricolo e, comunque,  sempre
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.».